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DELL’A.GI.FAR.

Articolo 1
L’Associazione Giovani Farmacisti, detta anche più semplicemente A.GI.FAR., ha sede legale in Torino, presso Federfarma Piemonte in Via Sant'Anselmo, 14.
 
Articolo 2
È escluso l’esercizio di qualsiasi fine di lucro.
 
L'Associazione è apolitica ed apartitica.
 
Essa ha i seguenti scopi:
1)      promuovere l’adesione sincera delle Associazioni e dei singoli Soci ai dettami della deontologia professionale;
2)      integrare, attraverso l'organizzazione o la partecipazione a corsi, congressi o seminari, la preparazione del Socio in tutti gli aspetti che possono essere utili ad una corretta e completa formazione professionale;
3)      unire i Soci nello spirito di amicizia, collaborazione e reciproca comprensione;
4)      promuovere iniziative sportive e ricreative favorendo scambi culturali e professionali fra i vari Soci;
5)      agevolare i Soci nell'acquisto o nel prestito di materiale considerato idoneo alla formazione universitaria e professionale;
6)      partecipare alla vita universitaria e agli organi rappresentativi degli studenti;
7)      divulgare con tutti i mezzi considerati idonei, le idee e gli scopi dell'Associazione, promuovere, ove possibile, l'integrazione dello studio universitario con esperienze nell’ambito farmaceutico;
8)      stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le organizzazioni di Farmacisti.
 
DEI FEDERATI E DELLE MODALITÀ DI AMMISSIONE

Articolo 3
Possono associarsi ad A.GI.FAR. i laureati in Farmacia o C.T.F. che non abbiano compiuto il 41esimo anno di età. È altresì consentita la presenza, tra gli Associati effettivi, degli studenti iscritti ad uno dei suddetti Corsi di Laurea in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del totale degli Associati laureati.
Tale iscrizione è personale, unica in tutto il territorio nazionale ed impegna l’Associato a rispettare lo Statuto, i relativi regolamenti, nonché a partecipare attivamente alle iniziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi.
 
Articolo 4
La domanda di iscrizione, compilata attraverso l’apposito modulo reperibile presso la Segreteria o sul sito internet dell’Associazione, sarà redatta per iscritto ed indirizzata alla stessa. Il Consiglio potrà in via preliminare, con decisione comunicata per iscritto all'interessato, rifiutare l'ammissione.
La decisione del Consiglio è appellabile innanzi al Consiglio dei Probiviri, entro 15 giorni dalla comunicazione.
 
Articolo 5
L'Associazione potrà aderire ad altre Organizzazioni di Categoria, la cui disciplina statutaria non sia in contrasto con le norme del presente Statuto.
 
Articolo 6
La misura della quota associativa è determinata annualmente dall'Assemblea dei Associati. Le quote o contributi associativi, ad eccezione di mortis causa, non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.
 
DEGLI ASSOCIATI

Articolo 7
Gli Associati possono essere distinti in Associati Fondatori, Onorari, Ordinari.
 
Articolo 8
Gli Associati Fondatori sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che per cooptazione dei fondatori acquisiscono tale qualifica, assumendo gli stessi diritti e doveri inerenti alla qualifica stessa. L'Associato fondatore decade dalla sua qualifica esclusivamente per impedimento naturale, per dimissioni e per indegnità. La cooptazione da parte dei fondatori è determinata all'unanimità. Versano la quota associativa, hanno diritto di voto attivo e passivo e possono usufruire dei servizi e delle strutture dell'Associazione.
 
Articolo 9
Gli Associati Onorari sono coloro che per peculiari meriti e/o specifica competenza vengono ammessi nell'Associazione dal Consiglio e con tale qualifica sono invitati a partecipare alla vita dell'Associazione e possono, su richiesta del Consiglio, esprimere il proprio parere sui casi di interesse generale.
Tale parere non potrà in alcun modo essere vincolante per il Consiglio. Non hanno alcun diritto di voto.
 
Articolo 10
Gli Associati Ordinari sono coloro che, inoltrata domanda di iscrizione al Consiglio dell'Associazione, sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio medesimo.
L'Associato Ordinario, in regola con le retribuzioni e con i requisiti di cui all'Articolo 3, ha diritto di voto attivo e passivo e usufruisce dei servizi e delle strutture dell'Associazione.
 
Articolo 11
Sono causa di cessazione dalla qualità di Socio:
-          morte;
-          dimissione;
-          mancato versamento dei contributi annuali;
-          espulsione per inosservanza dello Statuto;
-          mutamento delle condizioni di cui all'Articolo 3;
-          provvedimenti disciplinari emessi dall' Ordine dei Farmacisti.
 
Articolo 12
In caso di inosservanza dello Statuto o per gravi ed evidenti pubblici motivi, il Consiglio può deliberare a maggioranza la sospensione (determinandone la durata) o l’espulsione dell'Associato. Contro la deliberazione il Socio dell'Assemblea può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, attraverso raccomandata A.R. .
La cessazione della qualità di Socio, per qualsiasi titolo, non dà diritto al rimborso dei versamenti, né a liquidazioni di somme o di ripartizioni di beni facenti parte del fondo comune.
 
Articolo 13
Gli Associati hanno i seguenti doveri:
-          osservare il presente Statuto e le deliberazioni che saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione;
-          fornire all'Associazione elementi, dati o notizie da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni e dei fini sociali;
ed i seguenti diritti:
-          prendere visione dei libri sociali obbligatori;
-          prendere visione dei bilanci approvati.
 
DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14
Sono organi dell'Associazione:
-          l'Assemblea degli Associati;
-          il Consiglio dell'Associazione;
-          il Collegio dei Revisori dei Conti;
-          il Collegio dei Probiviri.
 
DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 15
L'Assemblea degli Associati è formata da tutti gli iscritti all'Associazione. Non vi possono partecipare i Soci che non siano in regola con il pagamento delle contribuzioni associative.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati; essa delibera a maggioranza dei voti degli Associati presenti.
In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese qualunque sia il numero degli Associati presenti, purché non sia inferiore a quello dei membri del Consiglio.
 
Articolo 16
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice - Presidente o da altro membro esecutivo espressamente delegato dal Presidente. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante delega scritta. L'Associato delegato a tal fine non può rappresentare in Assemblea più di due Associati. Le votazioni sono fatte per alzate di mano, salvo diversa volontà dell'Assemblea e fatta eccezione per le deliberazioni concernenti le persone degli Associati, le quali dovranno farsi in forma segreta, sotto pena di nullità.
Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità attraverso affissione all'albo della Sede del relativo verbale ovvero mediante tenuta di apposito libro dei verbali delle assemblee liberamente consultabile da tutti gli Associati.
 
Articolo 17
L'Assemblea è convocata dal Presidente o dall'esecutivo o su richiesta scritta di almeno un quarto degli Associati o di un terzo del Consiglio, almeno 1 volta all'anno entro il primo semestre successivo alla chiusura dell'anno sociale per l'esame della relazione morale e sociale.
 
Articolo 18
L'Avviso ai Soci per l'Assemblea viene effettuato a mezzo di corrispondenza o affissione nei locali della Sede Sociale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

DEL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE


Articolo 19
Il Consiglio dell'Associazione è composto dai membri candidati nella lista eletta a maggioranza dall'Assemblea degli Associati con scrutinio segreto.
Possono essere candidati in una lista ed eletti tutti i membri dell'Assemblea in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3 ed in ordine con le quote associative.
 
Articolo 20
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione scritta del Presidente o di almeno 4 dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri. Inoltre per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni Consigliere può avere solo 1 delega.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi, dal più anziano dei membri presenti.
Gli studenti iscritti potranno accedere al Consiglio dell'Associazione in ragione di un terzo dei membri del Consiglio stesso senza ricoprire alcuna carica. Il Consiglio delibera sugli argomenti di sua esclusiva competenza a norma dello Statuto, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
 
Articolo 21
Il Consiglio è costituito da:
-          il Presidente;
-          il Vice-Presidente;
-          il Segretario;
-          il Tesoriere;
-          i Consiglieri.
 
DEL PRESIDENTE

Articolo 22
Il Presidente è eletto dal Consiglio dell’Associazione a maggioranza relativa nella prima seduta successiva all’insediamento del Consiglio stesso. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia in giudizio sia nei confronti delle Autorità e di terzi.
Dirige l'attività dell’Associazione eseguendo le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
 
DEL VICE-PRESIDENTE

Articolo 23
Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza relativa nella seduta di cui sub. art. 22.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta l'assenza di quest'ultimo o altro impedimento lo rendano necessario.
 
DEL SEGRETARIO

Articolo 24
Il Segretario è eletto dal Consiglio a maggioranza relativa nella seduta di cui sub. art. 22.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Svolge ogni attività necessaria al funzionamento degli organi dell'Associazione.
Rilascia i certificati associativi e provvede all'approntamento delle delibere degli organi dell'Associazione.
 
DEL TESORIERE

Articolo 25
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio a maggioranza relativa nella seduta di cui sub. art. 22.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
È responsabile della Cassa dell'Associazione e cura la riscossione dei contributi associativi.
Ogni spesa deve essere da lui preventivamente autorizzata.
Il Tesoriere sottopone al Consiglio il rendiconto economico e finanziario della gestione dell'anno precedente ed il bilancio preventivo. Dopo l'approvazione, il rendiconto ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la Sede dell'Associazione entro 10 giorni precedenti la seduta assembleare di approvazione della gestione in modo da poter essere visionati liberamente da ciascun Associato.
Viene affiancato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
 
DEL PASSATO PRESIDENTE

Articolo 26
Il Passato Presidente è di diritto il Presidente del precedente mandato.
Può essere componente del Consiglio a tutti gli effetti ma non ha diritto al voto.
 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 27
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi eletti dal Consiglio dell’Associazione.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Spetta al Collegio nominare il Presidente del Collegio stesso.
Il Collegio deve controllare la gestione dell'Associazione e così in particolare:
-          controllare almeno una volta ogni tre mesi che le scritture contabili e le registrazioni sui libri sociali siano regolarmente tenute;
-          collaborare con il Tesoriere alla stesura dei bilanci;
-          redigere la relazione sul bilancio da presentare all'Assemblea.
 
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 28
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, uno dei quali assume l'ufficio di Presidente, eletti dal Consiglio dell’Associazione.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Spetta al Collegio dei Probiviri:
-          decidere sui ricorsi degli aspiranti Associati avverso le delibere del Consiglio di non ammissione;
-          decidere sui ricorsi degli Associati avverso le delibere del Consiglio di espulsione;
-          emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dagli organi dell'Associazione;
-          intervenire, ove richiesto, come organo tecnico-consultivo o come arbitro amichevole.
Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedura: redige per iscritto i suoi pareri o i suoi lodi che saranno notificati agli interessati a cura del Consiglio dell’Associazione.
 
DELLE ELEZIONI

Articolo 29
Per l'elezione delle cariche sociali il Presidente uscente, entro l'ultimo trimestre che precede la cessazione della carica, deve convocare l'Assemblea degli Associati. L'avviso di convocazione a ciascun Associato,
effettuato a mezzo di corrispondenza o affissione nei locali della Sede Sociale almeno 10 giorni prima della votazione, deve indicare il nominativo degli uscenti, il giorno della votazione, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
All'avviso sono allegati: 1 scheda in bianco ed 1 busta recante il timbro dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in caso di assenza dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio appositamente delegato.
 
Articolo 30
Sono eleggibili tutti gli Associati compresi gli uscenti, in regola con l'Articolo 3. L'elezione del Consiglio avviene mediante votazione di una lista identificata da un numero. Tali liste devono pervenire al Presidente uscente, compilate in ogni loro parte e comprendenti i nomi dei candidati, almeno 1 mese prima delle elezioni. Sarà cura del Presidente uscente esporre le liste candidate nella Sede Sociale almeno 10 giorni prima delle votazioni.
 
Articolo 31
1 studente ed 1 Farmacista Associato presenti all'Assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano le funzioni di scrutatore e di segretario.
La votazione si effettua a mezzo schede prestampate riportanti i numeri delle varie liste, munite del timbro dell'Associazione: l'elettore dovrà crociare il numero della lista prescelta.
A parità di voti tra 2 o più liste si ripete la votazione: qualora il risultato fosse paritario per 2 volte di seguito, si ripete la votazione cambiando almeno il 50% dei candidati di ogni lista.
2 candidati a scelta della lista risultata seconda hanno la possibilità di partecipare a tutte le sedute del Consiglio eletto, qualora lo desiderino, senza aver diritto di voto.
 
Articolo 32
Gli Associati, impossibilitati ad intervenire all'Assemblea, possono partecipare alle elezioni restituendo alla Presidenza dell'Associazione la scheda pervenuta con l'avviso in busta chiusa.
Ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente.
 
Articolo 33
Qualora per dimissioni, revoca o cessazione definitiva dell'incarico da parte di un membro, viene chiamato al Consiglio il primo dei non eletti e così via, in modo da mantenere per il periodo del mandato il numero di membri previsto.
La revoca, valevole su tutti gli Associati, avviene per mancanza dei requisiti previsti dall'Articolo 3 e avviene d'ufficio.
 
DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 34
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative degli Associati, dagli interessi attivi e da beni altrimenti acquisiti.
Il fondo è comune e gli Associati loro creditori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso. Il fondo comune non può essere impiegato per finalità diverse da quelle associative.
 
Articolo 35
Al termine di ciascun anno il Consiglio, sentito il Tesoriere, deve presentare agli Associati una relazione circa l'andamento dell'Associazione.
L'anno sociale coincide con l'anno solare.
 
Articolo 36
È vietato prevedere la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
 
Articolo 37
In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo avvenga, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
 
Articolo 38
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso.
 
DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Articolo 39
Per le modifiche da apportare al presente Statuto sarà necessario il voto favorevole di due terzi dell'Assemblea espresso anche per referendum a mezzo di corrispondenza cartacea o telematica.
 
Articolo 40
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
 
Articolo 41
Per l'esercizio delle attività sociali il Consiglio può compilare un apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.
 
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